Statuto dell'Associazione Nazionale Ex Allievi


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Articolo I - Costituzione e Sede

  1. Dal 14 dicembre 1966, con atto notaio Visentini, è costituita l'Associazione Nazionale ex Allievi della Scuola Militare di Milano, oggi Scuola Militare Teuliè.
  2. L'Associazione ha sede in Milano,presso la Scuola Militare Teulié, corso Italia 58.

Articolo II - Apoliticità dell'Associazione

  1. L'associazione è apolitica e apartitica ed ha per unica fede l'amore per la Patria.

Articolo III - Scopi

  1. L'associazione si propone di:
    1. tenere vivi gli ideali, la storia e tradizioni della Scuola Militare Teulié, facendone riconoscere l'alto valore formativo per l'inserimento degli allievi nella società, in qualità di militari o di civili;
    2. raccogliere cimeli e pubblicazioni che a tali tradizioni si riferiscono;
    3. mantenere ed implementare i rapporti tra gli associati al fine di rinsaldare lo spirito di fratellanza, mediante ogni strumento utile allo scopo, nonché adottare iniziative che consentano di mantenere il contatto fra i predetti e gli allievi frequentatori, gli istruttori, il quadro permanente della Scuola, i docenti in servizio;
    4. sollecitare ed attivare iniziative tendenti a favorire una diffusa ed adeguata conoscenza, nella società, delle finalità formative della Scuola Militare;
    5. fornire assistenza morale e materiale, nel quadro delle finalità associative, agli associati che ne risultassero bisognosi;
    6. tenere vivi i contatti con le analoghe Associazioni delle altre Scuole Militari italiane e straniere
  2. L'Associazione e le Delegazioni possono promuovere qualsiasi iniziativa benefica in ambito civile e militare. In tali casi, non potrà impegnarsi il patrimonio associativo ma esclusivamente i fondi ed i beni all'uopo destinati dai singoli associati aderenti all'iniziativa.

Articolo IV - Associati

  1. L'Associazione é composta da quattro categorie di soci: effettivi, d'onore, aderenti e ad honorem:
    1. soci effettivi: gli ex allievi che hanno frequentato la Scuola Militare di Milano (oggi Teulié) negli anni 1935- 1943; gli ex allievi che abbiamo conseguito il diploma di maturità presso la Scuola Militare Teulié;
    2. soci d'onore: gli ex allievi di cui alla lett. a) decorati di Medaglia d'Oro, d'Argento o di Bronzo al V.M. e al V.C. ed al Valore della Forza Armata, decorati dell'Ordine Militare d'Italia, dell'Ordine al Merito del Lavoro e Cavalieri di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana; gli ex allievi di cui alla lett. a) ex Comandanti della Scuola; i Presidenti Onorari dell'Associazione;
    3. soci aderenti: gli ex Comandanti della Scuola; gli ex allievi che per motivi di forza maggiore o per dimissione volontaria hanno lasciato la Scuola Militare Teulié prima del termine e comunque per almeno un anno, e che in ogni caso non abbiano ricevuto provvedimenti di espulsione per colpe, demeriti o indegnità. Questi ultimi potranno avanzare la domanda d'iscrizione all'Associazione quando il Corso a cui appartenevano conclude il ciclo formativo;
    4. soci ad honorem: le personalità che con la loro attività hanno acquisito benemerenze nei confronti della Scuola Militare Teulié o dell'Associazione; i congiunti dei soci anche se deceduti; gli ex allievi delle altre Scuole Militari italiane ed estere e coloro che, pur essendo estranei alla Scuola, ne condividono gli ideali e desiderano partecipare alla vita dell'Associazione. Essi sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo V - Albo d'Onore

  1. Gli ex allievi soci d'Onore dell'Associazione sono iscritti nell'apposito Albo d'Onore.
  2. L'Assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'iscrizione all'Albo d'onore di soci ex allievi che si siano distinti per altissimi meriti nella vita civile e militare. Con l'iscrizione all'albo d'onore si acquisisce il titolo di socio d'onore.

Articolo VI - Ammissione all'Associazione

  1. Gli aspiranti soci effettivi e aderenti, per essere ammessi, devono avanzare domanda al Consiglio Direttivo e dichiarare di essere a conoscenza del presente Statuto, obbligandosi a rispettarlo.
  2. La nomina a socio e l'assegnazione alle diverse categorie viene effettuata dal Consiglio Direttivo, all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti previsti.
  3. Nei casi in cui la domanda di ammissione non possa essere accolta per mancanza dei requisiti soggettivi ovvero per sussistenza di motivi che porterebbero alla sospensione o espulsione del socio, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare, entro il termine di 30 giorni, tutta la documentazione utile ed idonea a far rettificare la decisione avversa. Se entro 30 giorni non dovesse pervenire la succitata documentazione, il Consiglio Direttivo dichiara definitivamente rigettata l'istanza dell'interessato per decadenza d'interesse. Qualora invece l'aspirante socio integri, entro il termine prescritto, la propria istanza, il Consiglio Direttivo si pronuncia su di essa entro il termine di 30 giorni successivi alla ricezione della documentazione, accogliendo o rigettando la domanda di iscrizione.
  4. Nel caso di rigetto, l'aspirante socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo, secondo la procedura prevista dall'Art. 20 del presente Statuto.

Articolo VII - Doveri degli associati

  1. Gli iscritti all'Associazione hanno il dovere di osservare il presente Statuto, le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nonché le statuizioni del Collegio dei probiviri.
  2. I soci sono tenuti a comunicare, all'atto della loro iscrizione all'Associazione, i propri recapiti e le informazioni personali richieste ed utili al perseguimento degli scopi associativi. Successivamente, il socio é tenuto a comunicare ogni eventuale variazione delle medesime.
  3. I soci effettivi ed aderenti hanno il dovere di pagare la quota sociale annuale.

Articolo VIII - Quota d'iscrizione e quota sociale

  1. All'atto dell'iscrizione all'Associazione, l'aspirante socio deve versare la quota d'iscrizione da intendersi anche quale prima quota sociale annuale. La quota sociale é annuale, salvi i primi 3 anni dal conseguimento del diploma, per il cui periodo dovrà essere versata un'unica quota che ha validità per il biennio successivo. Qualora l'ex allievo decida di iscriversi all'Associazione l'anno seguente alla maturità, la quota d'iscrizione varrà come quota sociale per l'anno in corso e quello seguente.
  2. Il socio é tenuto a pagare la quota sociale dell'anno solare in corso; qualora non provveda, il socio inadempiente é dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo.
  3. L'Assemblea Nazionale stabilisce l'entità della quota sociale e la percentuale di questa che ogni socio può decidere di devolvere ad una Delegazione Regionale, il c.d. "tesoretto regionale"; tale percentuale non potrà essere superiore al 30% della quota. Al 31 dicembre di ogni anno, il "tesoretto regionale" afferente all'anno trascorso é azzerato.
  4. Sono esentati dal pagamento della quota sociale i soci iscritti all'Albo d'Onore ed i soci ad honorem.
  5. Il Consiglio Direttivo può decidere, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, che in caso d'indigenza documentata di un socio, egli sia esentato dal pagamento della quota per una annualità, prorogabile di anno in anno. La procedura di riconoscimento dello stato d'indigenza ed il relativo esito sono riservati.
  6. Il socio moroso non potrà esercitare i diritti e godere delle prerogative riconosciute in seno all'Associazione, incluso il diritto di voto, né potrà accedere ai servizi, anche informatici, ed alle agevolazioni offerti.
  7. Il socio che ricopre una carica associativa, dal 1° febbraio decade automaticamente da questa nel caso di morosità.

Articolo IX - Perdita dello status di associato

  1. Lo status di associato può essere perso per recesso volontario o per espulsione.
  2. Il socio può manifestare al Consiglio Direttivo, tramite dichiarazione scritta, la propria volontà di recedere dall'Associazione. Conseguentemente, il Consiglio Direttivo ratifica la suddetta richiesta e dispone, senza ritardo, la cancellazione di tutti i dati del socio dimesso dagli archivi associativi.
  3. In caso di inopportunità a che una persona iscritta all'Associazione abbia lo status di socio, secondo i principi ed i valori che uniformano l'ordinamento giuridico italiano ed a cui l'Associazione si ispira, il Consiglio Direttivo contesta il fatto all'interessato con una delibera presa almeno a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, invitandolo a presentare, entro il termine di 30 giorni, una memoria scritta e qualsiasi documentazione a suo favore. Se entro 30 giorni il socio non trasmette la memoria anzidetta ovvero altra documentazione, il Consiglio Direttivo dichiara il socio definitivamente espulso per decadenza d'interesse. Qualora il socio, entro il termine prescritto, produca quanto richiesto, il Consiglio Direttivo si pronuncia in merito con provvedimento motivato nel termine successivo di 30 giorni dalla ricezione della memoria e della documentazione. In caso di espulsione, il Consiglio Direttivo dispone, senza ritardo, la cancellazione di tutti i dati del socio dagli archivi associativi.
  4. Dall'avvio della procedura di espulsione, il Consiglio Direttivo può decidere, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti, di sospendere immediatamente l'associato per un tempo ragionevole in attesa della conclusione della procedura.
  5. Il socio espulso non potrà iscriversi successivamente all'Associazione. Tuttavia, se i motivi dell'esclusione venissero a cessare, l'interessato potrà avanzare istanza di iscrizione. In tali casi, il Consiglio Direttivo si esprimerà senza ritardo su tale richiesta.
  6. Avverso il provvedimento di sospensione e di espulsione, il socio potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri secondo la procedura prevista dall'Art. 20 del presente Statuto.
  7. Il potere di escludere un socio, comprende anche quello di adottare provvedimenti meno gravi che attengano al rapporto tra il socio e l'Associazione.
  8. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

Articolo X - Assemblea Nazionale

  1. L'Assemblea Nazionale é formata dagli ex allievi soci effettivi dell'Associazione in regola con il pagamento delle quote sociali alla mezzanotte precedente la data fissata per la riunione, nonché dagli ex allievi soci d'onore. Gli associati delle altre categorie possono partecipare all'Assemblea come uditori, con facoltà d'intervento.
  2. Gli iscritti vi partecipano personalmente o a mezzo delega, anche mediante l'utilizzo di idonei mezzi telematici di video-conferenza. Ogni socio può essere portatore di un massimo di due deleghe.
  3. Il diritto di voto in seno all'Assemblea spetta esclusivamente ai soci effettivi e d'onore.
  4. L'Assemblea Nazionale dell'Associazione é convocata:
    1. in via ordinaria, almeno una volta nell'anno solare, in occasione della cerimonia del Giuramento degli Allievi della Scuola Militare Teulié e comunque non oltre il 30 giugno;
    2. in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto, o metà delle Delegazioni Regionali.
  5. L'Assemblea é convocata tramite comunicazione ai soci con avviso pubblicato sul sito internet associativo, almeno quindici giorni prima della data fissata; inoltre, potrà essere utilizzata ogni altra piattaforma comunicativa ritenuta utile allo scopo.
  6. Nella convocazione dell'Assemblea deve essere sempre fissata sia la prima che la seconda convocazione. La prima convocazione é valida soltanto se sia fisicamente presente la metà più uno degli associati; la seconda convocazione, che deve essere fissata nello stesso luogo della prima e non oltre il giorno successivo a questa, é valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Nella comunicazione e nell'avviso devono essere indicati il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
  7. L'Assemblea ordinaria delibera su:
    1. l'approvazione della relazione presentata dal Presidente;
    2. l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo presentata dal Tesoriere;
    3. il conferimento della qualifica di socio d'onore ai sensi dell'Art. 4, c. 1, lett. b) e Art. 5, c. 2 proposta dal Consiglio Direttivo;
    4. la nomina dei soci ad honorem, su proposta del Consiglio Direttivo;
    5. il conferimento del titolo di "Presidente Onorario" su proposta del Consiglio Direttivo;
    6. il conferimento del titolo di "Decano" su proposta del Consiglio Direttivo;
    7. l'iscrizione all'Albo d'onore di soci ex allievi che si siano distinti per altissimi meriti nella vita civile e militare;
    8. la determinazione dell'ammontare della quota associativa e della relativa parte che ogni socio può devolvere alla Delegazione regionale di appartenenza;
    9. a seguito delle elezioni, procede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
    10. ogni altro argomento all'ordine del giorno.
  8. L'Assemblea é presieduta da un Presidente nominato dai soci aventi diritto di voto; il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario Nazionale. Il Presidente ed il Segretario Nazionale devono essere, se possibile, componenti del Consiglio Direttivo ovvero del Collegio dei Probiviri.
  9. Il Segretario Nazionale, in qualsiasi momento, può richiedere ai votanti la prova della loro identità, anche al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto.
  10. Le votazioni si svolgono, solitamente, per "alzata di mano". é ammesso l'utilizzo di qualsiasi strumento informatico idoneo a far esprimere a ciascun socio il voto, personale e delegato.
  11. Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono valide una volta approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati per delega, salvo per i casi in cui é diversamente stabilito dal presente Statuto. La votazione per "appello nominale" ovvero per "scrutinio segreto" é ammessa se la relativa richiesta é approvata da un quinto dei partecipanti all'Assemblea.
  12. Gli associati presenti che intendono proporre reclamo contro la validità della riunione o di una delibera assembleare hanno l'obbligo di formulare riserva scritta a verbale prima della chiusura dell'Assemblea; in difetto, il reclamo non può essere preso in esame e la validità della riunione non può essere infirmata.
  13. In merito al suddetto reclamo, si pronuncia il Collegio dei Probiviri secondo la procedura prevista dall'Art. 20 del presente Statuto.
  14. Il verbale di ogni Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, deve essere consultabile da tutti gli associati entro i successivi 10 giorni.

Articolo XI - Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo é costituito da un minimo di nove ad un massimo di tredici membri eletti tra i soci effettivi e d'onore.
  2. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di uditori e se convocati:
    1. il Decano degli ex allievi;
    2. i Presidenti onorari;
    3. i Delegati regionali ovvero un rappresentante della Delegazione regionale in caso di impossibilità a partecipare dei primi;
    4. i Probiviri;
    5. il Comandante della Scuola ovvero un suo delegato;
    6. i soci;
    7. ogni altra personalità chiamata a parteciparvi per motivate ragioni.
  3. Nella prima riunione successiva alle elezioni, il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente Vicario, il Segretario Nazionale, il Tesoriere, il Coordinatore delle Delegazioni Regionali e l'Addetto alle pubbliche relazioni e Cerimoniere. Allo stesso modo il Consiglio Direttivo procederà in caso di sopravvenuta vacanza nelle cariche.
  4. Quando si verifica una vacanza tra i componenti del Consiglio Direttivo, devono essere assunti alla carica di consigliere, per cooptazione e nell'ordine, i soci non eletti nelle ultime consultazioni che hanno riportato il maggior numero di voti. In assenza di soci per la cooptazione, il Consiglio Direttivo resta in carica fino a quando sia garantita l'aliquota minima di 9 componenti.
  5. Qualora risultasse contemporaneamente dimissionaria la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede ad indire l'elezione delle nuove cariche sociali alla prima data utile, e resta in carica solo per gli affari di ordinaria amministrazione.
  6. Il Consiglio Direttivo é validamente costituito se é presente la maggioranza semplice dei suoi membri.
  7. I consiglieri possono essere portatori al massimo di una delega. La delega non rileva ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo.
  8. Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a cinque riunioni, decade dalla carica ed é sostituito, mediante cooptazione del candidato che, nell'ordine, segue gli eletti.
  9. Il Consiglio Direttivo adotta le sue deliberazioni a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità é decisivo il voto del Presidente. Le delibere del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti i soci, gli organi associativi e territoriali.
  10. Le deliberazioni sono verbalizzate, firmate dal Presidente e dal Segretario Nazionale dell'Associazione o, se assenti, da loro sostituti, e infine archiviate. Una copia del verbale delle riunioni deve essere resa consultabile dai soci entro 10 giorni.
  11. Il Consiglio, con preavviso di almeno 5 giorni, si riunisce di massima una volta ogni mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata la metà più uno dei consiglieri, motivandone le ragioni e presentando l'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio si può riunire anche senza rispettare il predetto preavviso purché la maggioranza dei consiglieri sia d'accordo. In ogni caso, prima della riunione il Segretario Nazionale inoltra a tutti i consiglieri l'ordine del giorno.
  12. All'inizio del mandato il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Esecutivo costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque consiglieri, fra cui il Segretario Nazionale ed il Tesoriere. Al Comitato Esecutivo viene delegato il potere di spesa per le attività di gestione ordinaria dell'Associazione e che, ad ogni modo, non richiedano l'impiego di risorse economiche eccedenti i 500 € per operazione e non superino, in maniera cumulata, i 3.000 € annui.
  13. Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli soci, ovvero a Commissioni di lavoro, compiti o progetti specifici con obbligo di relazionare sull'attività, fissandone le attribuzioni e provvedendo al ritiro della delega nel caso di non regolare funzionamento.
  14. Inoltre, il Consiglio Direttivo:
    1. convoca l'Assemblea Nazionale dei Soci;
    2. approva la relazione del Presidente in vista dell'Assemblea Nazionale;
    3. approva la relazione finanziaria ed il rendiconto contabile presentati dal Tesoriere e sottoscritti dai Revisori dei conti in vista dell'Assemblea Nazionale;
    4. stabilisce le modalità di pagamento della quota associativa;
    5. attua le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
    6. cura l'organizzazione e lo sviluppo dell'Associazione e ne tutela il prestigio;
    7. formula il programma annuale delle manifestazioni sociali;
    8. decide sulle domande di ammissione all'Associazione;
    9. accetta il recesso dei soci;
    10. dichiara la morosità dei soci e la successiva eventuale decadenza dallo status di associato;
    11. dichiara lo status di indigenza dei soci ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota sociale;
    12. decide sull'esclusione dei soci, sulla sospensione e sulla eventuale riammissione;
    13. propone all'Assemblea la nomina del "Decano" e del "Presidente Onorario";
    14. propone il conferimento dello status di associato a coloro legittimati a rientrare nella categoria di soci d'onore e soci ad honorem, da sottoporre successivamente alla delibera dell'Assemblea;
    15. cura i rapporti con la Scuola Militare Teulié, con gli Allievi, con le Istituzioni Militari e Civili, con le altre Associazioni delle Scuole Militari italiane ed estere;
    16. organizza manifestazioni ufficiali in concomitanza alle ricorrenze della Scuola Militare Teulié o dei singoli Corsi di ex allievi;
    17. autorizza preventivamente le riunioni a carattere ufficiale tra ex allievi i quali invieranno, per l'approvazione, il programma e le modalità della manifestazione;
    18. cura iniziative sociali di qualsiasi genere per la migliore reciproca conoscenza dei Soci e per rafforzare la solidarietà e lo spirito di aggregazione;
    19. amministra i beni dell'Associazione e provvede alla tenuta dei documenti contabili;
    20. custodisce, aggiorna ed implementa l'archivio di pubblicazioni e documenti (anche fotografici e videotelevisivi), nonché di oggettistica relativi all'Associazione ed alla Scuola Militare Teulié;
    21. dispone piani di assistenza, borse di studio e premi vari;
    22. concede il patrocinio dell'Associazione ad iniziative culturali di singoli soci (e di gruppi) o le assume direttamente, favorendo la più ampia partecipazione pubblica;
    23. nomina i Delegati Regionali quando la relativa Delegazione regionale é composta esclusivamente da questa carica. Negli altri casi, esprime parere motivato sulla fattibilità della struttura organizzativa regionale complessa;
    24. revoca gli Organi collegiali locali per gravi inadempimenti o violazioni dello Statuto, nominando, se del caso, un delegato pro tempore;
    25. coordina l'attività delle Delegazioni Regionali, onde assicurare che la stessa sia conforme allo spirito dell'Associazione e che si svolga nel rispetto dello Statuto ed in aderenza ai principi generali in esso contenuti;
    26. esamina e decide sulle proposte delle Delegazioni regionali;
    27. può incaricare le Delegazioni regionali di occuparsi di attività di interesse generale;
    28. autorizza le Delegazione Regionali all'utilizzo della somma delle percentuali della quota sociale che ogni socio può decidere di devolvere ad una Delegazione Regionale, il c.d. "tesoretto regionale", il cui impiego deve essere finalizzato a favorire lo svolgersi di iniziative a livello locale, nel rispetto degli scopi associativi di cui all'Art. 4;
    29. delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto;
    30. accetta donazioni e lasciti;
    31. si pronuncia, all'esito di un'apposita istruttoria, sulle domande degli associati volte a sollecitare l'attività assistenziale prevista dall'Art. 3, lettera e);
    32. adotta tutte le azioni necessarie volte alla custodia ed all'amministrazione della "Sala dei ricordi;
    33. redige e aggiorna i regolamenti sociali e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
    34. adotta ogni altro provvedimento o iniziativa idonea ed utile al perseguimento dei fini associativi.
  15. Ogni socio può ricorrere, al Collegio dei Probiviri, avverso le delibere del Consiglio, secondo la procedura prevista dall'Art. 20 del presente Statuto.

Articolo XII - Il Decano

  1. Il "Decano degli ex allievi" é l'ex allievo più anziano di età, iscritto all'Associazione.
  2. La carica é conferita dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea e deve essere accettata dal socio.
  3. La carica di "Decano" é a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso da parte del socio. Essa può essere cumulata con le altre cariche previste dal presente Statuto.

Articolo XIII - Il Presidente Onorario

  1. Il "Presidente Onorario" dell'Associazione é un socio che abbia validamente contribuito, nel corso degli anni, all'accrescimento dei meriti, dei riconoscimenti e delle benemerenze dell'Associazione ex allievi.
  2. La carica di "Presidente Onorario" é conferita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, é una carica a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso da parte del socio e deve essere accettata.
  3. Possono rimanere in carica contemporaneamente fino ad un massimo di tre Presidenti Onorari.

Articolo XIV - Il Presidente

  1. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa e ne rappresenta l'unità garantendo l'osservanza dello Statuto e il coordinamento degli organi associativi centrali e territoriali. Egli dà presenza dell'Associazione verso l'esterno e ne anima tutta l'attività.
  2. Il Presidente:
    1. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
    2. presenta annualmente, all'Assemblea Nazionale, la relazione sulle attività svolte, preventivamente visionata dal Consiglio Direttivo;
    3. dà impulso, con il supporto del Segretario Nazionale e degli altri Consiglieri, all'attuazione delle delibere del Consiglio, guidando stimolando e controllandone l'attuazione.

Articolo XV - Il Vicepresidente Vicario

  1. Il Vicepresidente Vicario collabora direttamente con il Presidente e sovrintende a tutte le attività da quest'ultimo delegate.
  2. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o d'impedimento dello stesso, nonché quando questi gliene dia incarico.

Articolo XVI - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale dell'Associazione:

  1. dirige il funzionamento della Segreteria Nazionale;
  2. coordina l'attività degli Organi sociali nazionali dell'Associazione;
  3. coordina l'attività di comunicazione interna dell'Associazione, tenendo aggiornati gli elenchi degli Enti, delle Associazioni, delle Personalità che hanno o che potrebbero avere rapporti con l'Associazione con il supporto dell'Addetto alle Pubbliche Relazioni e Cerimoniere;
  4. invia le convocazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale e prepara e verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo;
  5. sottoscrive, con il Presidente, le delibere del Consiglio Direttivo e cura la rigorosa esecuzione delle stesse e delle delibere dell'Assemblea;
  6. predispone, organizza e raccoglie i dati e le informazioni necessarie alla redazione della relazione annuale del Presidente;
  7. custodisce e cura l'aggiornamento dell'elenco dei soci e l'Albo d'onore;
  8. sovrintende alle operazioni inerenti il cerimoniale;
  9. custodisce i registri degli atti dispositivi, quelli delle riunioni consiliari dei Revisori dei conti e dei Probiviri, i verbali delle operazioni elettorali;
  10. redige la relazione annuale da presentare all'Assemblea Nazionale.

Articolo XVII - Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale dell'Associazione:

  1. cura l'amministrazione dei beni dell'Associazione, nonché provvede alla tenuta ed all'aggiornamento della documentazione contabile;
  2. provvede alle operazioni di riscossione e pagamento, su disposizione del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo, nonché alla custodia dei fondi sociali e dei conti correnti bancari e postali sui quali ha la firma congiunta con il Presidente;
  3. redige la relazione ed il rendiconto annuale, preventivamente condivisi dal Consiglio Direttivo, da sottoporre ai Revisori dei conti e da presentare successivamente all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;
  4. con cadenza almeno bimestrale e ogni qualvolta i consiglieri lo ritengano necessario, aggiorna il Consiglio Direttivo sulla situazione patrimoniale-economico-finanziaria dell'Associazione, fornendo inoltre uno specifico rendiconto sulla situazione della corresponsione della quota associativa da parte degli associati, da estendere alle Delegazioni Regionali, affinché tali organi associativi assumano le opportune e necessarie iniziative volte alla regolarizzazione della posizione degli ex allievi.

Articolo XVIII - L'Addetto alle Pubbliche Relazioni e Cerimoniere

L'Addetto alle Pubbliche Relazioni e Cerimoniere:

  1. é responsabile della comunicazione esterna dell'Associazione, da esercitare secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo;
  2. cura le operazioni inerenti al cerimoniale;
  3. cura gli elenchi degli Enti, delle Associazioni e delle Personalità che hanno o potrebbero avere rapporti con l'Associazione;
  4. dà conto annualmente della propria attività al Consiglio Direttivo, redigendo una relazione ove indica le manifestazioni pubbliche organizzate dall'Associazione o alle quali essa partecipa, nonché di tutte le iniziative volte a favorire una diffusa ed adeguata conoscenza, nella società, della Scuola e dell'Associazione.

Articolo XIX - Il Coordinatore delle Delegazioni regionali

Il Coordinatore delle Delegazioni regionali:

  1. é il principale referente delle Delegazioni regionali in seno al Consiglio Direttivo;
  2. sovrintende e coordina le attività delle Delegazioni regionali, dandone impulso secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
  3. dà conto annualmente della propria attività al Consiglio Direttivo, redigendo una relazione ove indica la situazione dell'organizzazione territoriale dell'Associazione e delle attività svolte dalle Delegazioni regionali.

Articolo XX - Il Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri é il garante del regolare e corretto svolgimento della vita associativa.
  2. I Probiviri costituiscono un Collegio composto da 5 membri elettivi.
  3. I Probiviri nominano fra loro il Presidente ed il Segretario, durante la prima riunione che segue le elezioni.
  4. Le decisioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno 3 membri. Non sono ammesse astensioni dal voto e deleghe.
  5. Il Collegio dei Probiviri:
    1. esamina i ricorsi avverso la non ammissione, la sospensione e l'esclusione dall'Associazione;
    2. esprime pareri, a richiesta del Consiglio, sull'esclusione di un socio e sull'adozione di provvedimenti meno gravi che attengono al rapporto tra l'associato e l'Associazione;
    3. decide sulle vertenze insorte tra i soci ovvero tra questi e gli organi sociali;
    4. decide sulle vertenze insorte fra organi sociali nazionali e fra questi ultimi e gli organi locali;
    5. esamina ogni altro ricorso avverso atti, fatti, omissioni dei singoli soci, degli organi sociali nazionali e di quelli locali.
  6. Avverso gli atti, fatti o omissioni suscettibili d'impugnazione, può essere proposto ricorso al Collegio dei Probiviri.
  7. Salvo i casi diversamente disciplinati dal presente Statuto, il ricorso deve essere esperito, anche mediante rappresentante, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto ovvero dal verificarsi o meno del fatto, oppure successivamente, se si dimostra l'assoluta impossibilità di conoscenza entro il termine predetto. Superato il predetto termine, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
  8. Il ricorrente deve presentare documenti e memorie pertinenti, utili ed idonei a sostenere il proprio ricorso innanzi al Collegio. Successivamente alla presentazione del ricorso non può essere introdotta ulteriore documentazione a meno che questa non sia sopravvenuta oppure la cui esistenza é stata scoperta posteriormente al ricorso.
  9. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 30 giorni dal deposito del ricorso, garantendo la massima partecipazione possibile da parte delle parti coinvolte. Il Collegio dei Probiviri può:
    1. accedere alla documentazione sociale ritenuta pertinente, utile ed idonea per la decisione;
    2. chiedere integrazioni alle parti coinvolte;
    3. sentire qualsiasi persona che può riferire circostanze utili per la decisione;
    4. sospendere il procedimento qualora ne ravvisi la necessità per addivenire ad una decisione equa;
    5. assumere ogni altra iniziativa ritenuta pertinente, utile ed idonea per la decisione.
  10. Nei casi in cui dall'atto, dal fatto o dall'omissione impugnati può derivare nocumento all'Associazione, il Collegio può decidere di sospenderne l'efficacia in attesa della definizione del procedimento. Nei casi d'impugnazione dell'inerzia palese di un organo sociale, il Collegio può invitare formalmente quest'ultimo a provvedere.
  11. I provvedimenti devono essere trascritti in un apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario del Collegio. Una copia delle deliberazioni deve essere comunicata al Consiglio Direttivo ed agli interessati, entro i 10 giorni successivi al deposito della decisione.
  12. é sempre ammessa la revisione della procedura definita, se dopo la decisione sono sopravvenute o si scoprono nuovi documenti che, soli o uniti a quelli già valutati, possono portare ad un esito diverso. La procedura di revisione é disciplinata secondo le disposizioni dei commi precedenti.

Articolo XXI - I Revisori dei conti

La verifica degli atti contabili dell'Associazione Nazionale e delle Delegazioni regionali é effettuata dal Collegio dei Probiviri, che per l'occasione svolgono la funzione di revisori dei conti.

Articolo XXII - Organizzazione territoriale

  1. L'Associazione, unica ed indivisibile, é organizzata su tutto il territorio nazionale in Delegazioni Regionali. La Delegazione Regionale ha sede presso il domicilio eletto dal Delegato regionale pro tempore.
  2. La scelta della Delegazione di appartenenza é demandata al singolo socio.
  3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può determinare l'accorpamento di due o più Regioni in un'unica Delegazione Regionale.
  4. Il Consiglio Direttivo definisce, con propria determinazione, le linee guida sui modi e le forme di esternazione della vita associativa territoriale.
  5. L'attività della Delegazione regionale é disciplinata secondo le regole del presente Statuto valevoli per l'Associazione Nazionale, anche con riferimento alla disciplina delle elezioni delle cariche ed alla durata delle medesime.
  6. Gli ex allievi soci effettivi e d'onore iscritti alla Delegazione regionale eleggono da 1 a 7 referenti regionali.
  7. La struttura minima della Delegazione regionale si compone del Delegato regionale. In caso di due referenti regionali eletti, chi ha preso meno voti assumerà l'incarico di Vice Delegato regionale vicario. Se non vi sono candidati alle elezioni regionali assume l'incarico di Delegato regionale pro tempore il Coordinatore delle Delegazioni regionali.
  8. Tenuto conto del numero di referenti regionali eletti, la struttura territoriale potrà avere l'impianto seguente:
    1. Adunanza regionale: organo composto da tutti i soci alla Delegazione Regionale, non ha l'obbligo di riunirsi. L'adunanza regionale é l'organo di regolazione della vita associativa territoriale;
    2. Giunta regionale: composta da minimo tre e massimo sette soci effettivi appartenenti alla Delegazione ed eletti dall'Adunanza. I componenti della Giunta regionale, durante la prima riunione, eleggono il Delegato regionale, il Delegato regionale vicario ed il Segretario regionale. La Giunta regionale é l'organo esecutivo dell'organizzazione territoriale ed é formata da:
      1. Delegato regionale;
      2. Vice Delegato regionale vicario;
      3. Segretario regionale, con eventuali funzioni di Tesoriere qualora non fosse presente quest'ultimo;
      4. Tesoriere regionale, facoltativo.
  9. L'elargizione del c.d. "tesoretto regionale", di cui all'Art. 8, c. 3 e Art. 11, c. 14, lett. bb), deve essere richiesta, dal Delegato regionale al Consiglio Direttivo, con istanza motivata e con congruo anticipo dall'utilizzo.
  10. Le Delegazioni regionali rispondono in via autonoma ed esclusiva delle obbligazioni eventualmente contratte con i terzi; inoltre, comunicano preventivamente al Consiglio Direttivo dell'Associazione le iniziative che impegnino in manifestazioni pubbliche l'Associazione stessa.
  11. Il Delegato regionale, coadiuvato dal Segretario e Tesoriere regionali se nominati, redigono la relazione ed il rendiconto annuale da sottoporre all'Adunanza regionale.
  12. Le Delegazioni regionali inviano al Consiglio Direttivo, entro 7 giorni precedenti all'Assemblea Nazionale, una relazione sulla gestione della Delegazione rendendo conto specificatamente delle attività svolte.

Articolo XXIII - Modalità per l'elezione delle cariche sociali

  1. L'organizzazione delle elezioni alle cariche sociali é demandata al Consiglio Direttivo.
  2. Il socio effettivo, in regola con il pagamento delle quote degli ultimi quattro anni antecedenti a quello delle elezioni, può essere eletto a membro degli organi sociali, escluso chi abbia sanato la sua condizione di morosità nell'anno in cui si svolgono queste ultime.
  3. Ogni associato, in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno delle elezioni, può votare i membri degli organi sociali, escluso chi sia stato riammesso per sanata morosità nell'anno in cui si svolgono le elezioni stesse.
  4. Le cariche sociali sono a titolo gratuito. Le spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico sono a carico dei singoli, salvo determinazione contraria del Consiglio Direttivo.
  5. Le elezioni avvengono di regola tramite procedura informatizzata per mezzo di un'apposita scheda elettorale elettronica.
  6. La procedura deve garantire che il voto sia espresso personalmente dai soci aventi diritto e che il voto di ciascun socio sia eguale e segreto.
  7. Il controllo delle operazioni di voto e lo scrutinio delle schede sono devoluti ad una Commissione di Vigilanza per la regolarità delle elezioni, costituita dal Consiglio Direttivo entro il termine ultimo di presentazione delle candidature per l'organo sociale per cui si svolgono le elezioni.
  8. La Commissione di Vigilanza é costituita da 5 associati estratti a sorte, fra coloro che possono esercitare il diritto di voto ai sensi del comma 3 del presente Articolo, e che non siano candidati ad alcuna carica sociale. I componenti della Commissione di Vigilanza possono adottare ogni azione utile al regolare svolgimento delle elezioni.
  9. Dovranno, peraltro, essere adottate le seguenti norme:
    1. l'annuncio delle elezioni deve essere dato ai soci con i mezzi che il Consiglio stabilirà, almeno tre mesi prima della data stabilita. Nel medesimo annuncio deve essere indicata anche la procedura di voto e l'elenco dei soci eleggibili ai sensi del comma 2 del presente Articolo;
    2. il Consiglio Direttivo può proporre una lista indicativa dei candidati alle cariche sociali che hanno manifestato la volontà di essere eletti, senza che questa sia in alcun modo vincolante;
    3. ciascun socio designerà, tra i soci eleggibili, massimo tredici candidati al Consiglio Direttivo e massimo cinque candidati al Collegio dei Probiviri;
    4. la Commissione di Vigilanza prende nota dei nominativi dei votanti in un apposito registro e ne cura la scrupolosa conservazione;
    5. al termine dello spoglio, la Commissione di Vigilanza redigerà il verbale delle operazioni di voto e di spoglio;
    6. l'esito delle elezioni deve essere comunicato al termine dell'Assemblea dal Presidente della stessa o, in sua assenza, dal Segretario Nazionale.
  10. La proclamazione degli eletti é subordinata alla loro accettazione che deve pervenire al Presidente dell'Assemblea entro 10 giorni dalla data di comunicazione. In caso di mancata accettazione, o di risposta, saranno proclamati eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, acquisirà la carica il socio più anziano.
  11. Decorsi i termini previsti, il Presidente dell'Assemblea proclamerà gli eletti facendolo constatare da apposito verbale.
  12. Le predette disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche per le elezioni degli organi delle Delegazioni regionali.

Articolo XXIV - Durata delle cariche degli organi sociali e sostituzioni

  1. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, nonché degli organi associativi territoriali, durano in carica quattro anni dalla loro elezione e sono rieleggibili.
  2. Le cariche sociali nazionali e regionali restano in carica fino a conclusione della procedura di elezione e nomina dei successori.
  3. Eventuali sostituzioni di cariche sociali, resesi vacanti, avverranno sulla base dell'ultima elezione.

Articolo XXV - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione é costituito:

  1. dai beni di proprietà dell'Associazione;
  2. dalle quote versate dai Soci e dalle rendite del Fondo sociale.
  3. dai contributi, donazioni, lasciti o da quanto altro possa pervenire all'Associazione a qualunque titolo, anche custoditi presso la "Sala dei Ricordi";
  4. dai proventi delle attività varie, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo;

Articolo XXVI - Attuazione e modifiche dello Statuto

  1. Il Consiglio Direttivo, con proprie determinazioni, disciplina le modalità di attuazione dello Statuto.
  2. Su proposta del Consiglio Direttivo, lo Statuto può essere soggetto a modifiche da parte dell'Assemblea Nazionale, a maggioranza dei presenti, se questi rappresentano almeno un quinto dei soci in regola con le quote. In tali casi il voto potrà essere espresso anche attraverso procedure informatizzate.

Articolo XXVII - Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo XXVIII - Pubblicità degli atti associativi

  1. Gli atti ufficiali degli organi associativi, quando prescritto, sono pubblicati sul sito internet istituzionale.
  2. Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito internet o inviate alla e-mail segnalata dal socio hanno a tutti gli effetti valore di comunicazione ufficiale e saranno considerate conosciute.

Articolo XXIX - Scioglimento dell'Associazione Nazionale o delle Delegazioni regionali

  1. L'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione dovrà essere posta all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale e dovrà riportare il voto del 50% più uno dei soci presenti e in regola con le quote. Non sono ammesse procedure informatizzate di voto, né deleghe.
  2. In caso di scioglimento, l'Assemblea determinerà anche la destinazione del patrimonio sociale al momento esistente, devolvendolo preferibilmente in opere di beneficenza, oppure trasferendo mobili ed immobili alla Scuola, ovvero ad altro Ente che ne garantisca la conservazione.
  3. In caso di scioglimento delle singole Delegazioni regionali, il Consiglio Direttivo delibera in merito all'utilizzo del patrimonio eventualmente esistente.

Articolo XXX - Entrata in vigore e relativi effetti

  1. Il presente Statuto entra in vigore il 1° aprile 2022, abrogando il precedente.
  2. Le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, fino all'entrata in vigore del presente Statuto, rimangono vigenti se non contrastano con esso.
  3. I soci già iscritti o nominati, nonché eventuali incarichi associativi conferiti sulla base dello Statuto precedente, restano in carica anche dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
  4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le leggi e le norme consuetudinarie che per analogia possono applicarsi.